lunedì 29 aprile 2013

Consiglio comunale del 23/04/2012 Villa Carcina. ODG: Applicazione del reato di tortura.


Il 10 dicembre 1984 l'assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105)
La Convenzione concretizza la proibizione generale della tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati, per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.
Questa convenzione istituisce - analogamente ai Patti del 1966 - un sistema di controllo internazionale. Gli Stati contraenti devono rendere conto ogni quattro anni alla Commissione dell'ONU contro la tortura (CAT) delle misure da loro adottate per adempire gli obblighi che la Convenzione impone loro. La commissione può prendere posizione sui rapporti o formulare proposte di ordine generale.
 Con la ratifica da parte del 20° Stato membro, dal 26 giugno 1987 la Convenzione dell’ONU del 1984 diviene efficace.
 Per la Repubblica italiana la Convenzione stessa ha efficacia dall'11 febbraio 1989, avendo l’Italia depositato alle Nazioni Unite il relativo strumento di ratifica. La legge che autorizzava tale atto di ratifica (3 novembre 1988) conteneva l'ordine di esecuzione d'uso per le norme della Convenzione, già di per se esaustive, introducendo di fatto direttamente  nell'ordinamento italiano gli obblighi della Convenzione.
Ma tutto ciò è insufficiente al rispetto effettivo della Convenzione ONU, anzi proprio del suo "nucleo" essenziale, infatti gli art.1 e art.4 in combinato disposto sanciscono l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione di tortura prevista all'art.1 della Convenzione, con specifiche pene adeguate.
Contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, nel Codice Penale italiano il reato di tortura non è mai stato inserito.                                                                                                                  
In assenza del crimine di tortura non resta che l’impunità.                                                                    
La violenza di un pubblico ufficiale nei confronti di un cittadino non è una violenza privata. Riguarda tutti noi, poiché è messa in atto da colui che dovrebbe invece tutelarci, da liberi e da detenuti.                                                                                                                     La convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stata adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987                                                                                                                                                           Per l’Onu e l’Europa la tortura è un crimine contro l’umanità, ma per l’Italia non esiste. l’Italia viene ripetutamente condannata dalla Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani. I “reati” di tortura in Italia sono terribilmente in aumento, grazie alla sua impunibilità.                                                                                                                                      Concludo  con:
Dei delitti e delle pene di  Cesare Beccaria pubblicato nel 1764.  "Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti col quale fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti."[. "Altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia... Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale...Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile essere purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia?. "...l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima".
Il consiglio comunale di Villa Carcina, chiede che:                                                                                   il Parlamento intervenga al più presto con una legge che riconosca e applichi l’art.1 e l’art. 4 della convenzione ONU e Europea contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Hanno votato a favore: Rifondazione Comunista-Liberamente-Crescere Insieme                                         Hanno votato contro PDL - Astenuti: Lega Nord

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