lunedì 1 marzo 2010

servizio funebre convenzionato a prezzo calmierato a Villa Carcina, una vittoria di Rifondazione Comunista

Allegato “A” alla delibera di G.C. n. 127 del 30.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Velardi
CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ FUNEBRI PER
I SERVIZI DI CUI ALL’ART. 34 - COMMA 2 LETT. A) E B) – E COMMA 3 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004 N. 6. E PER LO SVOLGIMENTO DI
SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI. PERIODO 1 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE
2012
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L’Impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad
effettuare, nel territorio di Villa Carcina, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012:
a) ai sensi dell’art. 34 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6:
- il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di
bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in
luogo pubblico.
b) ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6:
- “funerale per indigenti”
c) servizi funebri “TIPO” a prezzi calmierati (come da successivo art. 2)
ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il servizio di funerali “TIPO” a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:
a) servizio funebre per salme destinate all’inumazione per 20 anni nei cimiteri di Villa
Carcina:
- fornitura di feretro in larice, regolare per l’inumazione per 20 anni, completo di
croce e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e
pizzo;
- allestimento camera ardente con due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie
- trasporto salma ( recupero da struttura sanitaria entro 20 km; trasporto salma a bara
aperta entro 20 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del
cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
- annunci necrologici – 10 manifesti
b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di Villa
Carcina:
- fornitura di feretro in larice, regolare per la tumulazione per 30 anni, completo di
croce e targa di riconoscimento;
- fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e
velo in tulle e pizzo
- sigillatura a stagno del feretro in zinco;
- allestimento camera ardente con due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 20km; trasporto salma a bara
aperta entro 20 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del
cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
- annunci necrologici – 10 manifesti
c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell’impianto di Brescia e quindi ai
cimiteri di Villa Carcina
- fornitura di feretro in larice, regolare per la cremazione, completo di croce e targa
identificativa;
cremazione e urna cineraria
- allestimento camera ardente con due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 20km; trasporto salma al più
vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile,
trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
- annunci necrologici – 10 manifesti
Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”:
- la fornitura di fiori;
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
- la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..
- tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c).
Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa di
onoranze funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari
stessi.
Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.
ART. 3 - REQUISITI DELLE IMPRESE
Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei
requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.
ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Relativamente ai servizi di cui all’art.1 lett. a) della presente convenzione:
- il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall’attivazione del servizio;
- nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell’elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Relativamente alla fornitura di cui all’art.1 lett. b) della presente convenzione :
- la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in
materia, con gli standard minimi previsti all’art. 2 per i servizi funebri “TIPO”. Inoltre l’impresa di
turno sottoscrittrice della presente convenzione aggiungerà un mazzo di garofani o fiori similari e
fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a seguito dell’inumazione;
ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei
servizi in convenzione, nel rispetto della normativa di sicurezza.
Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento
rispettoso e consono alla circostanza.
ART. 6 - TURNAZIONE
Le imprese firmatarie di tale convenzione verranno chiamate ad effettuare i servizi di cui all’art. 1,
lett. a) e b) suddividendo il periodo di 3 anni di validità della presente in ragione dei mesi o dei
giorni tra le suddette, in ordine di arrivo al protocollo della presente convenzione sottoscritta.
Le stesse dovranno sempre essere reperibili, sia di giorno che di notte.
Qualora una o più imprese firmatarie della presente convenzione, recedano o cessino l’attività
durante il periodo di validità della stessa, la turnazione sarà riformulata da questa Amministrazione.
Copia del calendario dei turni delle singole imprese verrà trasmesso agli Uffici Comunali
interessati, alla A.S.L. di Gardone Val Trompia; al Comando Regionale Carabinieri Lombardia; al
Comando Caserma Carabinieri di Villa Carcina, Alla Questura-Polizia stradale di Brescia.
ART. 7 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa convenzionata ha l’obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza del servizio funebre
“TIPO” (vedasi art. 1 lettera c) e art. 2) , mediante l’apposizione nella propria sede di appositi
cartelli indicanti il tariffario vigente. E’ altresì obbligo per l’Impresa compilare la dichiarazione di
effettuazione del servizio funebre tipo, che deve essere controfirmata dal committente e fatta
pervenire all’ufficio Servizi Demografici entro 1 mese dall’effettuazione del servizio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette
dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente
convenzione.
Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti
verrà esposto in modo visibile al pubblico presso l’ Ufficio Servizi Demografici e in altri luoghi
consoni alla divulgazione dell’informazione e verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Villa
Carcina.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei
confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del
servizio. L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 9 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di negligenza o inadempienza nell’esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti
dalla presente convenzione, la penale pecuniaria è quantificata in Euro 500,00.
Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli
obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere in tronco la
presente, senza obbligo di preavviso,diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per
danni.
La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi
formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata a.r. oppure presentato
all’Ufficio Protocollo del Comune.
La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di
disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.
ART. 10 – CONTROVERSIE –CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che possano sorgere sull’interpretazione, adempimento e risoluzione della
convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di
Brescia.
L’arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d’accordo dal Consiglio
arbitrale di Brescia.
L’arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 806 e
seguenti del Codice di Procedura Civile
ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere,
d’accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese
necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il
servizio.
ART. 12 – TARIFFE DELLA FORNITURA
L’importo delle forniture di cui all’art. 1, lett. a) e b) ammonta:
- per i servizi di cui all’art. 1 lett.a) della presente convenzione (trasporti):
Euro 280,00 + 1,81 bollo = Euro 281,81/ cadauno
- per i servizi di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione (funerale indigenti):
Euro 1716,38 + Euro 1,81 = Euro 1718,19/cadauno
L’importo delle forniture cui all’art. 1 lett. c) e art. 2 lettere a),b),c) della presente convenzione
(servizio funebre tipo a prezzi calmierati) ammonta:
per il servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.070,00
per il servizio di cui alla lett. b) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.230,00
per il servizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.670,00
Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e
successive modificazioni.
Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione e, precisamente, dal 1
gennaio 2010 al 31 dicembre 2012
ART. 13 – LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a) e b) verrà effettuato entro 30 giorni dalla
registrazione della fattura al protocollo, previa liquidazione e visto di regolarità tecnica della
fornitura da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.
ART. 14 – RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZI FUNEBRI TIPO
I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all’art. 1, lett. c) e art. 2 saranno
effettuati direttamente dal committente all’Impresa cui è stato affidato il servizio.
Nessuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione in caso di insolvenza da parte del
committente.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta assume l’obbligo:
1) di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e
non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati e le
informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
2) di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 16 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE
La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità: anni 3, 1 gennaio 2010 – 31
dicembre 2012, esclusivamente in relazione ai servizi previsti dall’art. 1 lett c), ad eventuali nuove
imprese esercenti attività funebri che dovessero crearsi nel territorio comunale.
ART. 17 -DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali
vigenti in materia.
ART. 18 -SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico
dell’impresa.

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